Dati di base
I dati di base sono informazioni condivise che vengono utilizzate da diversi enti amministrativi o da terze parti per lo svolgimento dei rispettivi compiti o attività commerciali.
Dati di base
I dati anagrafici sono informazioni condivise che vengono utilizzate da diversi enti amministrativi o da terze parti per svolgere i rispettivi compiti o per le rispettive attività commerciali. Gli standard di dati vengono utilizzati per definire il significato del contenuto dei singoli dati e il formato dei dati per la fornitura e l’utilizzo dei dati anagrafici. Nell’ambito dell’eGovernment, l’associazione eCH svolge un ruolo importante nello sviluppo degli standard di dati. Promuove, sviluppa e adotta standard di dati.
Nel contesto di digiagrifood.ch, i dati anagrafici delle aziende sono di grande importanza. Utilizzando il modello di dati del Registro delle Imprese (BUR), è possibile fare una distinzione tra i dati anagrafici delle imprese e quelli delle unità locali. I dati anagrafici delle aziende sono accessibili agli enti amministrativi autorizzati e, in forma ridotta, al pubblico.
Persona giuridica
Nel modello di dati del RIS, il soggetto giuridico rappresenta una persona giuridica o una persona fisica autonoma. Contiene caratteristiche amministrative come il nome, l’indirizzo o la forma giuridica. Identifica, ad esempio, il soggetto fiscale per le autorità fiscali o la persona tenuta a pagare i contributi previdenziali. Nel RIS ci sono circa 1,2 milioni di persone giuridiche attive.
La persona giuridica è contrassegnata dal numero di identificazione della società (IDI). L’IDI è un numero di identificazione non parlante ed è composto dal codice paese “CHE” e da nove cifre.
Unità locale
Nel modello di dati del RIS, l’unità locale rappresenta un’azienda o una struttura in un luogo specifico, come un’officina, un negozio o un ufficio. Un’unità locale fa sempre parte di un’unità legale (sede centrale). L’unità locale contiene informazioni come la ragione sociale, il tipo di attività economica (codice NOGA), l’indirizzo o le coordinate dell’edificio.
Il BUR contiene poco più di 0,9 milioni di unità locali attive. L’unità locale è identificata dal numero di BUR. Il numero di RIS non è obbligatorio e consiste in un prefisso (lettera “A” o “B”) e otto cifre.
Unità del settore agricolo e alimentare RIS
Il RIS comprende anche gli allevatori (unità legali) e le loro aziende zootecniche (unità locali). Le unità locali vengono identificate dal punto di vista epidemiologico, anche se hanno solo un piccolo numero di animali. Vengono inoltre conservati i dati relativi agli agricoltori (persone giuridiche) che gestiscono un’azienda agricola per tutto l’anno con siti di produzione, allevamento o una o più aziende di estivazione (tutti come entità locali). Il RIS include anche tutte le aziende (persone giuridiche) del settore agroalimentare che operano nel commercio, nella trasformazione e nella vendita, comprese le loro sedi di produzione e di servizio (unità locali).
IDI e numero RIS: i numeri di identificazione
I due numeri di identificazione o le unità legali e locali sono collegati tra loro nel modo seguente: una o più unità locali con il loro numero di RIS sono assegnate a un’unità legale con un IDI. Nel settore agroalimentare, il numero di BUR rimane generalmente lo stesso quando un’azienda viene rilevata, come mostrato negli esempi 1 e 2 qui sotto.
Se cambiano più di due dei tre criteri seguenti, viene assegnato un nuovo numero RIS: “attività economica”, “nome dell’azienda” e “indirizzo della sede” (ultimo esempio).
Tre esempi pratici
Un’azienda agricola (entità locale) di una persona agricola (entità giuridica) con “IDI 1” viene trasferita a un’altra persona agricola (entità giuridica) con “IDI 2”. In questo caso, il numero di RIS rimane invariato. Se l’agricoltore che subentra nell’azienda inizia l’attività agricola per la prima volta, viene rilasciato un nuovo IDI. In caso contrario, l’azienda agricola viene assegnata all’agricoltore esistente con l’IDI esistente.
Se l’agricoltore (persona giuridica) decide di non svolgere più le proprie attività agricole come ditta individuale ma come persona giuridica (ad esempio AG o GmbH), ciò equivale a un rilevamento dell’azienda; è vero anche il contrario. In questo caso, un’azienda agricola (unità locale) con lo stesso numero di RIS viene trasferita dal gestore come ditta individuale (unità giuridica) con “IDI 3” a un nuovo gestore come persona giuridica (unità giuridica) con “IDI 4”.
Se l’agricoltore (persona giuridica) decide di abbandonare l’attività agricola e avvia una nuova attività nello stesso luogo con una nuova ragione sociale (ad esempio, una nuova attività di falegnameria), viene rilasciato un nuovo numero RIS. L’IDI associato alla persona agricola (persona giuridica) rimane generalmente lo stesso.
Lo scambio di dati odierno delle unità del settore agroalimentare
L’Ufficio federale di statistica (UST) utilizza diverse fonti di dati amministrativi e statistici provenienti dalla Confederazione e dai cantoni. I principali fornitori di dati sono i registri commerciali cantonali, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’IVA e le casse di compensazione AVS.
L’UST raccoglie i dati disponibili nei suoi registri commerciali, ne verifica la plausibilità e li aggiorna costantemente. I sistemi cantonali di informazione agricola (KLIS) svolgono un ruolo centrale nella registrazione iniziale delle aziende agricole e zootecniche a fini agricoli, veterinari e statistici.
Sono i sistemi principali (sistemi master) per la maggior parte dei dati contenuti. Forniscono i dati rilevanti ai registri aziendali dell’UST indirettamente tramite il Sistema Informativo della Politica Agricola (AGIS) dell’Ufficio Federale dell’Agricoltura (UFAG). Nell’attuale gestione dei dati, i sistemi cantonali trasmettono i contenuti dei dati definiti all’AGIS, che ne verifica la plausibilità e li mette a disposizione di vari enti federali autorizzati o di terzi incaricati, tra cui l’UST. Attualmente lo scambio di dati tra gli uffici coinvolti si basa ancora sui numeri di identificazione cantonali KTIDP per la “persona” (entità giuridica) e KTIDB per l'”impresa” (entità locale). Se i numeri IDI e RIS sono noti, vengono forniti anche questi.
Poiché l’inserimento iniziale dei dati (ora “j”) avviene nel cantone, il sistema cantonale inizialmente non dispone dei numeri UID o BUR delle nuove unità giuridiche o locali (fase 1). Questi vengono assegnati nel RIS dopo il recupero iniziale dei dati dall’AGIS (fase 2). I cantoni ottengono i nuovi numeri IDI e RIS tramite un’interfaccia sul RIS e li integrano nel loro sistema (fase 3). Quando i dati vengono ritrasmessi all’AGIS (tempo “j+1”), i nuovi numeri sono ora inclusi e disponibili per tutte le persone autorizzate (fase 4). Il seguente diagramma illustra schematicamente questo scambio di dati in due fasi per quanto riguarda l’assegnazione di nuovi numeri IDI e RIS:
Futuro scambio di dati tra unità del settore agricolo e alimentare
I registri delle imprese dell’UST sono attualmente in fase di modernizzazione nell’ambito del progetto “Business and Enterprise Register (BER)”. Il progetto “Business and Enterprise Register (BER)” concretizza questo piano. In una prima fase, il prodotto “IDI Register” sarà sostituito dal BER e, in una seconda fase, dal “BurWeb”. In questo processo, i servizi attualmente disponibili per l’utilizzo dei dati saranno continuamente sostituiti da nuovi servizi.
Per quanto riguarda il futuro scambio di dati delle unità del settore agroalimentare, si prevede di porre al centro l’IDI e il numero RIS. Le chiavi cantonali attualmente utilizzate e strutturate in modo eterogeneo nello scambio tra i sistemi devono essere sostituite. A tal fine, nell’ambito del progetto BER, sono previste funzionalità che consentano al KLIS di ottenere o richiedere l’IDI o il numero RIS richiesto durante la registrazione iniziale.
Base giuridica per la gestione dei dati
Raccolta sistematica delle leggi (Raccolta ufficiale | Fedlex):
- Legge federale sulle statistiche FStatA (RS 431.01)
- Legge federale sul numero di identificazione aziendale UIDG (RS 431.03)
- Ordinanza sul registro delle imprese e delle aziende BURV (SR431.903)
- Ordinanza sul numero di identificazione aziendale UIDV (RS 431.031)
- Legge sull’agricoltura LwG (SR 910.1)
- Ordinanza sulla terminologia agricola LBV (RS 910.91)
- Ordinanza sui sistemi informativi in campo agricolo ISLV (RS 919.117.71)
- Legge sulle malattie degli animali STG (RS 916.40)
- Ordinanza sulle epizoozie TSV (RS 916.401)
- Ordinanza sul sistema d’informazione per la catena alimentare ISLK-V dell’UFV (RS 916.408)